Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite Guidate

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 Settembre 2022

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall’inizio dell’anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici momenti di evasione.

I viaggi d’istruzione, le visite guidate e le gite sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;

b) conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e formazione al rispetto dell’ambiente;

c) conoscenza del patrimonio artistico, ambientale ed economico di realtà urbane nazionali ed estere;

d) conoscenza delle realtà produttive relative alle materie tecniche di studio;

e) scambi e gemellaggi con Istituti scolastici sia nazionali che europei. 

Licenza

In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.

Tempi

La sede naturale in cui qualunque attività integrativa deve trovare il suo momento propositivo è il Consiglio di Intersezione (scuola dell’infanzia), di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria).

Le proposte, per tutte le tipologie previste devono provenire dai consigli di intersezione, interclasse e di classe entro il 15 novembre. Ogni consiglio di intersezione, di interclasse o di classe provvede alla proposta del progetto con l'individuazione degli obiettivi, del periodo e di ogni altro aspetto organizzativo utile.

Subito dopo la presentazione delle proposte, e comunque entro il 30 novembre, il Dirigente verifica la loro fattibilità sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico e dà inizio all'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione, avvalendosi della collaborazione del DSGA

Certi che lattività esterna è equiparata a quella scolastica possiamo comunque indicare indicare in otto giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe da utilizzare in una o più occasioni. Eventuali deroghe, solo per progetti didattici particolari, potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico.

Info

Perché una visita o viaggio di istruzione possa essere approvata e svolta è necessaria la adesione di almeno il 50% degli alunni iscritti alla classe/sezione con possibilità di deroga del Dirigente Scolastico.

Nel caso un alunno abbia ricevuto una o più note disciplinari comunicate alla famiglia o comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica, il consiglio di classe o il Dirigente Scolastico, con adeguata motivazione, potrànno deliberare l’esclusione dell’alunno dalla visita. Di tale delibera motivata, verrà data comunicazione alla famiglia e non sono previste contrattazioni. Poiché i viaggi di istruzione comportano gravi responsabilità educative e comportamenti adeguati gli alunni che usano abitualmente un linguaggio sconveniente e adottano comportamenti scorretti e non hanno rispetto della cosa pubblica AVRANNO MODO DI RIFLETTERE sui loro comportamenti rimanendo in classe e approfondendo il lavoro svolto.

Le allievi/e non partecipanti al viaggio di istruzione, se presenti nella scuola, saranno inseriti in altre classi. In caso di assenza da scuola tali allievi dovranno portare giustificazione.

Normativa

Le disposizioni contenute nella Nota MIUR prot. n. 2209 del 11/4/2012 stabiliscono che “a decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore.

L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (art. 7, D.lgs. 97/1994), e dal Consiglio di istituto nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera “e”, D.lgs. 297/1994).

Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. 291/1992; D.lgs 111/1995; C.M. 623/1996; C.M. 181/1997; D.P.C.M. 349/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.

Allegati

REGOLAMENTO_VIAGGI_DI_ISTRUZIONE (1).pdf

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